Una società immobiliare ha impugnato un'intimazione di pagamento per contributi consortili, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale alla base del debito. Il messo notificatore, non trovando la società presso la sede, aveva depositato l'atto in Comune senza però inviare la raccomandata informativa obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'ente di riscossione e del consorzio creditore. I giudici hanno stabilito che la notifica della cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è inesistente se non viene spedita la raccomandata informativa di avvenuto deposito. Di conseguenza, l'omessa notifica dell'atto presupposto rende nulla la successiva intimazione di pagamento, confermando la vittoria del contribuente.
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