Un avvocato ha impugnato una cartella di pagamento per contributi previdenziali, sostenendo la tesi della notifica PEC nulla. La comunicazione, infatti, proveniva da un indirizzo non ufficiale dell'Ente di Riscossione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, anche se la notifica era viziata, essa ha raggiunto il suo scopo, poiché il professionista è venuto a conoscenza dell'atto e ha potuto presentare opposizione nei termini. Di conseguenza, è venuto meno il suo interesse concreto a far dichiarare la nullità, rendendo l'impugnazione inutile. La sostanza prevale sulla forma.
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