Il Contribuente ha impugnato alcuni avvisi di accertamento catastale. Dopo il rigetto in primo grado, ha proposto appello notificandolo tramite posta elettronica certificata nel febbraio 2016. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato l'appello inammissibile perché, all'epoca, il processo telematico non era ancora attivo in quella regione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la notifica PEC processo tributario non era consentita in via generale prima dell'avvio ufficiale del sistema telematico locale, avvenuto nel Lazio solo nell'aprile 2017. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato rigettato, confermando la definitività della decisione precedente a favore dell'Agenzia delle Entrate.
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