Il Contribuente ha impugnato diverse cartelle esattoriali IRPEF, contestando la validità della notifica delle cartelle di pagamento eseguita direttamente a mezzo posta dall'Agente della Riscossione. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso, confermando la regolarità delle notifiche e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante in primo grado le spese fossero state compensate e l'Agente della Riscossione non avesse fatto appello su questo punto. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi al merito delle notifiche, ritenendole valide. Ha invece accolto il ricorso sulle spese processuali: il giudice d'appello non poteva peggiorare la situazione del Contribuente senza un appello della controparte. La sentenza è stata cassata con rinvio limitatamente alla rideterminazione delle spese.
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