Un contribuente ha impugnato una comunicazione di ipoteca e una successiva intimazione di pagamento, lamentando la mancata notifica della cartella di pagamento e dei presupposti atti impositivi. L'amministrazione finanziaria ha depositato le copie fotostatiche delle relate e degli avvisi di ricevimento. Il debitore ha disconosciuto in modo generico tali riproduzioni, sostenendo l'inesistenza degli originali, e ha contestato l'intimazione notificata in pendenza di un'istanza di rateizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che il Fisco assolve l'onere probatorio esibendo la ricevuta o la relata di notifica. Un disconoscimento generico non produce effetti e l'affermazione dell'inesistenza dell'originale impone la querela di falso. Inoltre, la richiesta di rateizzazione blocca le esecuzioni forzate ma non preclude la notifica di meri atti di preavviso come l'intimazione.
Continua »