L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento IRPEF nei confronti di un contribuente, basato su spese per beni indice di capacità contributiva. La notifica dell'avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta, si è perfezionata dieci giorni dopo l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), a causa dell'assenza del destinatario. Il contribuente ha impugnato l'atto oltre i termini di legge, sostenendo di averlo ricevuto in una data successiva, ma senza fornirne prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando l'inammissibilità del ricorso originario per tardività. La Corte ha chiarito che l'onere di provare la tempestività del ricorso grava sul contribuente e che l'ufficio può depositare la prova della notifica anche nel giudizio di appello.
Continua »