L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato una sentenza favorevole al Contribuente, ma la notifica dell'appello non è andata a buon fine perché il destinatario si era trasferito. Invece di riattivare subito la procedura, l'ente pubblico ha atteso mesi per chiedere al giudice una rimessione in termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che, in caso di notifica dell'appello fallita per cause non imputabili, il notificante deve riprendere autonomamente il procedimento entro la metà del termine di legge, senza attendere l'autorizzazione del giudice. Di conseguenza, l'appello dell'ente è stato dichiarato inammissibile e il Contribuente ha vinto definitivamente la causa, ottenendo anche il rimborso delle spese legali.
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