L'Imputato, condannato per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, ha proposto ricorso lamentando la mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza di rinvio in appello, dopo che la prima notifica era risultata tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel giudizio cartolare d'appello, se il giudice rinvia l'udienza per garantire i termini di difesa, non è necessaria una nuova notifica personale all'imputato assente. La comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata al difensore di fiducia è pienamente sufficiente e valida, poiché il difensore rappresenta legalmente il proprio assistito nel processo.
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