Un venditore al dettaglio di frutta e verdura ha impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito di un controllo automatizzato per il pagamento di IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente contestava l'assoggettabilità all'IRAP, ritenendosi piccolo imprenditore senza dipendenti, e l'invalidità della notifica postale diretta della cartella. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la notifica cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata postale ordinaria è pienamente valida. Inoltre, la Corte ha chiarito che anche i piccoli imprenditori individuali sono soggetti all'IRAP se dispongono di un'autonoma organizzazione, intesa come impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o utilizzo non occasionale di lavoro altrui. Di conseguenza, il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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