Il Condannato aveva ricevuto una pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità), poi revocata dal G.I.P. che ripristinava la pena originaria per mancata esecuzione. Il Condannato ha presentato ricorso, contestando la validità della procedura di revoca a causa di gravi vizi nella Notifica atti penali. Ha sostenuto l'assenza di un ordine di esecuzione, l'attivazione d'ufficio del procedimento e l'irregolarità delle notifiche, non avendo mai eletto domicilio presso il difensore e in assenza di un decreto di irreperibilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando gli atti al G.I.P. per un nuovo giudizio, previa corretta instaurazione del contraddittorio.
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