La Corte di Cassazione affronta il caso di un appello dell'Agenzia delle Entrate notificato al precedente avvocato di un'azienda, nonostante la comunicazione della sua sostituzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile, considerando la notifica 'inesistente'. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un importante principio: la notifica al difensore revocato non è inesistente, ma semplicemente nulla. Tale nullità, inoltre, è stata 'sanata' (cioè guarita) dal fatto che l'azienda si è comunque costituita in giudizio, anche se solo per eccepire il vizio. Di conseguenza, l'appello dell'Agenzia è valido e il processo deve proseguire nel merito.
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