Un imputato, giudicato in assenza e condannato, ha richiesto la restituzione nel termine per poter impugnare la sentenza. La sua richiesta era stata respinta perché le notifiche erano state inviate al difensore d'ufficio presso cui aveva eletto domicilio. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la notifica al difensore d'ufficio non è, di per sé, prova sufficiente della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, soprattutto in assenza di contatti reali tra i due. La Corte ha rinviato il caso al giudice per una nuova valutazione.
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