La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione di merito emessa dal giudice d'appello, nonostante il mancato deposito delle note scritte da parte di entrambi i contendenti, costituisce una violazione dell'art. 127 ter c.p.c. Tale vizio procedurale comporta la nullità della sentenza, poiché lede il diritto delle parti di determinare la progressione del processo. La Corte ha chiarito che il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione, ma deve assegnare un nuovo termine o fissare un'udienza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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