Una società in amministrazione straordinaria ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni IMU, previste per fallimenti, che consentono di differire il pagamento dell'imposta. La Corte di Cassazione ha negato tale possibilità, stabilendo che le norme fiscali di favore, come le agevolazioni IMU, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a procedure diverse da quelle espressamente contemplate dalla legge, anche se con finalità liquidatorie.
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