Un minore sotto i 14 anni, accusato di atti sessuali su un altro bambino, era stato prosciolto per non imputabilità (incapacità di essere processato per l'età). La decisione, però, era stata presa da un giudice singolo (monocratico). La Corte di Cassazione ha annullato questa sentenza, stabilendo un principio fondamentale: nel processo minorile, anche le decisioni preliminari come questa richiedono la corretta composizione collegiale del giudice minorile, ovvero un pannello di giudici togati ed esperti. L'intervento del solo G.I.P. monocratico costituisce un errore procedurale che invalida l'atto. La vicenda torna quindi al Tribunale per i minorenni per una nuova valutazione da parte del collegio competente.
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