Il G.I.P. applicava all'Imputato la pena concordata per furti in abitazione, riciclaggio e porto d'armi, disponendo anche la confisca e distruzione di due telefoni cellulari. L'Imputato proponeva ricorso lamentando l'assenza di motivazione sulla confisca facoltativa dei telefoni, sostenendo che mancasse la prova del loro uso esclusivo per i reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la confisca facoltativa è legittima se esiste uno stretto nesso strumentale tra il bene e il reato, tale da far temere la reiterazione dei delitti. Nel caso specifico, i telefoni servivano per coordinarsi con i complici durante i furti sistematici. Il rifiuto dell'Imputato di fornire il codice di sblocco ha confermato la pericolosità dei dispositivi, giustificandone la sottrazione definitiva.
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