La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai familiari di una vittima di un incidente stradale. La vittima aveva perso il controllo della sua auto, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un autocarro, perdendo la vita. I familiari sostenevano che il conducente dell'autocarro fosse in eccesso di velocità e avrebbe potuto evitare l'impatto. La Corte ha confermato che la causa esclusiva dell'incidente fu la perdita di controllo della vittima. Ha escluso la Causalità della colpa in incidente stradale del conducente dell'autocarro, ritenendo che la sua velocità, seppur leggermente superiore al limite, non fu determinante per l'esito fatale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, oltre al rimborso delle spese legali all'assicurazione.
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