Un automobilista ha subito danni materiali a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha chiarito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sulla Pubblica Amministrazione (nella specie, la Regione) secondo il criterio della responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2052 c.c. e non per la responsabilità da fatto illecito generico (art. 2043 c.c.). La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato l'art. 2043 c.c., specificando che l'ente pubblico può liberarsi solo provando il caso fortuito, mentre il conducente deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per evitare l'incidente.
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