Un venditore vende un immobile ma il notaio versa il prezzo su un conto corrente cointestato tra il venditore stesso e un terzo, anziché sul conto esclusivo del venditore. Subito dopo, il cointestatario preleva l'intera somma, appropriandosene. Il venditore fa causa all'erede del notaio chiedendo il risarcimento dei danni per negligenza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del venditore, escludendo la responsabilità professionale del notaio. I giudici chiariscono che non esiste un nesso di causalità tra l'operato del professionista e il danno subito. Il danno, infatti, non deriva dall'accredito sul conto cointestato (comunque riferibile al venditore), ma dal comportamento illecito del cointestatario che ha svuotato il conto. Il venditore perde la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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