L'Imputato, condannato per reati fallimentari, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione applicata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente. Il ricorso contro la sentenza di concordato in appello è ammesso solo per vizi del consenso, difformità della decisione rispetto all'accordo, prescrizione non rilevata o illegalità della pena. Poiché la sanzione applicata rientrava nei limiti di legge e non presentava profili di illegalità, l'accordo rimane vincolante. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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