Una lavoratrice impiegata come radio reporter contesta il cambio del contratto collettivo applicato al suo rapporto, originariamente regolato dal contratto giornalistico e successivamente modificato consensualmente nel contratto radiotelevisioni private. La dipendente richiede il pagamento delle differenze retributive, lamentando l'illegittimità della variazione peggiorativa e contestando l'ordine di restituire al lordo le somme percepite dopo il primo grado. La Corte di Cassazione conferma la piena validità dell'accordo individuale con cui le parti hanno scelto la nuova disciplina collettiva, chiarendo che le clausole collettive non diventano diritti immutabili del singolo. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso della dipendente sulla restituzione: in caso di riforma della sentenza, il lavoratore deve restituire solo l'importo netto effettivamente incassato e non le somme lorde comprensive di imposte mai percepite.
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