La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un cittadino straniero condannato per favoreggiamento immigrazione clandestina per aver manovrato la bussola durante una traversata dalla Libia. La difesa ha invocato lo stato di necessità, respinto dai giudici poiché l'imputato aveva accettato l'incarico prima della partenza, senza minacce immediate. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'aggravante del fine di profitto. È stato chiarito che il profitto dei trafficanti non si estende automaticamente ai complici e che il presunto profitto indiretto, consistente nell'assicurarsi il viaggio, risulta contraddittorio se il migrante aveva già pagato il prezzo della traversata.
Continua »