La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la condanna d'appello. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la misura della pena e il diniego della sospensione condizionale. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero violato il principio del divieto di doppio giudizio sullo stesso fatto, usando la sua condizione di emarginazione per negare lo sconto di pena e per determinare il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice può legittimamente valutare il medesimo elemento personale per finalità diverse. Di conseguenza, i giudici ermellini hanno confermato la sentenza impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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