La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un agente di commercio, confermando l'assoggettamento a IVA delle sue provvigioni. L'agente, operante per una società con sede a San Marino, non ha fornito la prova necessaria per beneficiare di un regime di non imponibilità. La Corte ha ribadito che, in base al principio di territorialità, se i servizi riguardano beni venduti in Italia a clienti italiani, le provvigioni agente di commercio sono imponibili, e spetta al contribuente dimostrare il contrario.
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