Il ricorrente ha chiesto la revoca delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di beni, disposte nel 1998, sostenendo che la sua successiva assoluzione per gli stessi fatti e l'evoluzione della giurisprudenza internazionale costituissero motivi validi per l'annullamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un semplice mutamento giurisprudenziale, anche se consolidato, non rappresenta un 'fatto nuovo' idoneo a giustificare la revoca retroattiva delle misure di prevenzione già definitive. Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre gli stessi motivi del precedente appello senza contestare specificamente la decisione impugnata. Di conseguenza, le misure di prevenzione e la confisca restano confermate, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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