Un Imputato è stato condannato per aver realizzato opere di edilizia abusiva senza permesso. La sentenza di primo grado, confermata in appello, gli aveva inflitto una pena detentiva e una "multa". L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando sia la validità del processo camerale durante l'astensione dalle udienze per Covid-19, sia l'erronea applicazione della pena pecuniaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla procedura, ma ha riconosciuto un errore nella qualificazione della pena. Ha quindi disposto la rettifica pena, trasformando la "multa" in "ammenda", poiché il reato di edilizia abusiva è una contravvenzione. Non ha modificato l'importo, favorevole all'Imputato.
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