L'Imputato si era impossessato del computer portatile del Titolare del Bar, sottraendolo da dietro il bancone dopo essere stato allontanato dal locale. La difesa sosteneva l'assenza del dolo specifico nel reato di furto, affermando che l'azione era mossa da puro intento ritorsivo e di dispetto, senza finalità di lucro economico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il concetto di profitto comprende qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, inclusa la soddisfazione di un bisogno psichico come la vendetta. Inoltre, la restituzione successiva della refurtiva non consente di applicare l'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché la gravità del danno va valutata al momento della consumazione del reato.
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