Un imprenditore, accusato di reati fallimentari, concorda un patteggiamento. Il giudice, nel concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, la subordina allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Tuttavia, il giudice impone una durata di un anno e nove mesi, superando il limite legale di sei mesi e agendo senza un accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, ribadendo i limiti del rapporto tra patteggiamento e poteri del giudice: il magistrato non può modificare l'accordo né imporre condizioni illegali. La decisione sancisce che il giudice può solo accettare o rigettare l'accordo, non integrarlo di sua iniziativa.
Continua »