Il Ricorrente, condannato per il reato di evasione ai sensi dell'articolo 385 del codice penale, ha proposto ricorso in Cassazione. L'uomo sosteneva di essere autorizzato ad attraversare la strada e di non essersi sottratto ai controlli, contestando l'efficacia del provvedimento del Tribunale di sorveglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano una mera riproduzione di quelli già respinti in appello. Inoltre, è emerso che il provvedimento restrittivo era stato regolarmente notificato a mani proprie del destinatario. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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