La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in cui l'imputato, condannato per furto in abitazione, ha sollevato una questione relativa alle attenuanti generiche non precedentemente discussa in appello. La decisione ribadisce il consolidato principio secondo cui non è possibile introdurre un motivo nuovo in Cassazione, poiché ciò sottrarrebbe la valutazione al giudice di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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