La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le censure mosse dal ricorrente non vertevano su violazioni di legge, ma costituivano mere doglianze in fatto. L'imputato contestava l'applicazione di una circostanza aggravante, ma i suoi motivi miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo compito è verificare la corretta applicazione del diritto, non riesaminare il merito della vicenda. L'inammissibilità è stata estesa anche ai motivi nuovi presentati successivamente.
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