La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20404 del 2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su motivi nuovi in Cassazione. L'imputato aveva contestato la recidiva e la determinazione della pena solo nel giudizio di legittimità, senza aver sollevato tali questioni in appello. La Corte ha ribadito che le censure su aspetti di merito non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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