Motivi nuovi in Cassazione: la Suprema Corte ribadisce l’inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 10400 del 2024, torna a pronunciarsi su un principio cardine della procedura penale: l’impossibilità di presentare motivi nuovi in Cassazione che non siano stati oggetto dei precedenti gradi di giudizio. La pronuncia offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione e sul cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello, confermando che ogni doglianza deve essere tempestivamente sollevata per poter essere esaminata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per rapina emessa dal Tribunale di Livorno nei confronti di due persone. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma, confermava la condanna per una imputata e riduceva la pena per il coimputato, riconoscendogli le attenuanti generiche. Entrambi gli imputati decidevano di ricorrere in Cassazione. L’imputata lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre il coimputato contestava la sua responsabilità e il mancato riconoscimento di ulteriori attenuanti specifiche, tra cui quella del risarcimento del danno.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha adottato decisioni differenti per i due ricorrenti, basate su distinti principi procedurali e di diritto sostanziale.
- Ricorso della prima imputata: È stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non era mai stata sollevata con l’atto di appello. Si trattava, quindi, di un motivo nuovo, introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
- Ricorso del secondo imputato: È stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sia sulla valutazione della prova della sua colpevolezza, sia sulla richiesta di ulteriori attenuanti.
Le motivazioni sull’inammissibilità per motivi nuovi in Cassazione
La parte più significativa della sentenza riguarda la decisione sul ricorso della prima imputata. La Cassazione ha ribadito con fermezza l’operatività del principio devolutivo, che governa le impugnazioni. Secondo tale principio, il giudice del gravame può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati nell’atto di appello.
Introdurre motivi nuovi in Cassazione viola questo principio e le norme sulla specificità dei motivi di impugnazione (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). L’imputata, non avendo mai lamentato in appello il mancato riconoscimento delle attenuanti, non poteva sollevare tale doglianza per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Questa negligenza processuale ha portato a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni sul rigetto del secondo ricorso
Per quanto riguarda il coimputato, la Corte ha affrontato due questioni principali.
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Sulla responsabilità: La difesa lamentava un ‘travisamento della prova’. La Corte ha chiarito che, in caso di ‘doppia conforme’ (condanna sia in primo che in secondo grado), il vizio di travisamento può essere eccepito solo in casi eccezionali di palese e manifesta distorsione del dato probatorio, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Le prove a carico (come la fuga a bordo della sua auto e l’uso di una SIM a lui intestata) erano state logicamente valutate dai giudici di merito.
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Sulle attenuanti: La richiesta di applicare l’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è stata respinta. La Corte ha ricordato che, nel delitto di rapina, il danno non è solo patrimoniale ma anche fisico e morale. Pertanto, il risarcimento, per essere efficace ai fini dell’attenuante, deve essere integrale e completo. Un’offerta parziale, come quella avvenuta, non è sufficiente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che quel parziale risarcimento era già stato valutato positivamente per la concessione delle attenuanti generiche. Concedere anche l’attenuante specifica avrebbe significato premiare due volte la stessa condotta, violando il principio del ne bis in idem sostanziale.
Le conclusioni
La sentenza n. 10400/2024 è un monito fondamentale per la pratica forense. Evidenzia l’importanza cruciale di una strategia difensiva completa fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale motivo di gravame deve essere articolato e sviluppato nell’atto di appello, poiché l’omissione preclude la possibilità di sollevare la questione in Cassazione. La decisione sull’inammissibilità per motivi nuovi in Cassazione conferma il rigore formale del giudizio di legittimità. Allo stesso tempo, la sentenza offre un’utile precisazione sui requisiti del risarcimento del danno nel reato di rapina, chiarendo che solo una riparazione integrale può giustificare il riconoscimento dell’attenuante specifica.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso nel precedente grado di appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base al principio devolutivo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono essere avanzati per la prima volta in sede di legittimità. Un motivo nuovo, non sollevato in appello, rende il ricorso inammissibile.
Un risarcimento parziale del danno è sufficiente per ottenere l’attenuante specifica nel reato di rapina?
No. Per il reato di rapina, che lede sia il patrimonio che la persona, il risarcimento deve essere integrale, coprendo anche il danno fisico e morale. Un’offerta parziale, secondo la Corte, non è sufficiente per integrare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il risarcimento parziale del danno può avere qualche valore per l’imputato?
Sì. Sebbene non sia sufficiente per l’attenuante specifica del risarcimento, un risarcimento non integrale può essere comunque valutato dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), come avvenuto nel caso di specie per uno degli imputati.