Un detenuto impugnava un'ordinanza che negava l'applicazione della continuazione tra più reati. Dopo aver depositato la dichiarazione di voler ricorrere presso la struttura penitenziaria, ometteva però di presentare i relativi motivi. La Corte di Cassazione ha quindi sancito l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che la sola manifestazione di volontà non è sufficiente. La mancanza dei motivi, elemento essenziale dell'impugnazione, rende l'atto nullo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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