La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava l'omessa motivazione in una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte ha ribadito che, quando le parti raggiungono un accordo sulla pena, il giudice non ha l'obbligo di motivare il mancato proscioglimento d'ufficio o l'assenza di nullità, poiché la rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del tribunale ai soli punti concordati. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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