Un Cittadino ha chiesto la correzione errore materiale di una sentenza d'appello poiché il giudice, pur avendo espresso in motivazione la volontà di condannare la controparte alle spese, aveva omesso di liquidarle nel dispositivo. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del Cittadino, chiarendo che il provvedimento di rigetto della correzione non è impugnabile. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che, se la motivazione si esprime sulle spese ma il dispositivo le omette, lo strumento corretto è proprio la correzione dell'errore materiale. Tale istanza è sempre reiterabile, poiché il rigetto non consuma il potere del giudice.
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