La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34820/2024, ha chiarito i confini del vizio di motivazione perplessa. Nel caso di specie, ex soci di una società estinta impugnavano cartelle di pagamento per sanzioni. La Corte ha stabilito che la decisione del giudice di merito non era viziata, in quanto la sua reale motivazione (ratio decidendi) era il rigetto per genericità del motivo di appello, mentre le successive considerazioni sulla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate costituivano un mero obiter dictum, non influente sulla decisione.
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