Un ente religioso ha impugnato un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012, emesso dal concessionario dei tributi comunali per una maggiore superficie tassabile. Il contribuente lamentava il difetto di motivazione della decisione dei giudici tributari regionali, sostenendo l'illegittimità della rettifica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la piena validità della pretesa fiscale. I giudici hanno chiarito che l'atto impositivo contiene una motivazione idonea quando riporta la maggiore metratura accertata, la destinazione d'uso, la tariffa e il confronto con quanto precedentemente dichiarato. L'ente impositore non deve indicare nell'atto tutte le indagini svolte, poiché tali dettagli possono emergere nel successivo giudizio.
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