Una società italiana impugna il riscatto di una polizza assicurativa concesso in garanzia a una banca estera per il finanziamento di un terzo. A seguito dell'inadempimento del debitore, la banca ha incassato la garanzia. La società ha citato l'istituto di credito per i danni subiti. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo applicabile la legge svizzera stabilita nel contratto di mutuo, ma citando norme del codice civile italiano e senza accertare il diritto estero. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e fissa il principio sulla applicazione d'ufficio del diritto straniero. Spetta sempre al giudice individuare d'ufficio la legge straniera applicabile, senza gravare sulle parti. Inoltre, la scelta della legge contrattuale tra banca e debitore non si estende automaticamente ai danni extracontrattuali subiti dai terzi garanti. La sentenza viene quindi annullata con rinvio.
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