Un ex amministratore aziendale, indagato per traffico organizzato di rifiuti, ha impugnato l'obbligo di dimora disposto nei suoi confronti. La difesa ha evidenziato le dimissioni dalla carica societaria, l'assenza di condotte illecite per oltre due anni e l'adozione di modelli organizzativi idonei. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura senza valutare criticamente tali circostanze. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'indagato, stabilendo che i giudici non possono limitarsi a formule di stile. L'ordinanza è stata annullata con rinvio poiché il giudice deve motivare in modo concreto e puntuale sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'effettiva idoneità della misura applicata rispetto al rischio di recidiva.
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