Un cittadino ha realizzato un muro in tufo e un barbecue entro trenta metri dalla costa senza le dovute autorizzazioni, commettendo un abuso edilizio e vincolo paesaggistico. Successivamente ha demolito parzialmente la struttura, lasciando però le fondamenta in cemento, e ha richiesto l'estinzione del reato e la non punibilità per tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rimozione parziale non basta a estinguere il reato paesaggistico né ad azzerare la gravità del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul reato di deturpamento di bellezze naturali, poiché la motivazione del giudice d'appello era del tutto generica. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a questo profilo.
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