La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha affrontato un caso relativo al regime del consolidato nazionale. È stato stabilito che, nel sistema antecedente alla riforma del 2010, la società capogruppo ha piena legittimazione a impugnare un avviso di accertamento relativo a una società controllata, data l'incidenza diretta sul reddito complessivo di gruppo. La Corte ha inoltre chiarito che le spese per la formazione del personale rientrano tra quelle per 'studi e ricerche' e sono quindi deducibili a scelta del contribuente, integralmente nell'anno o in quote costanti. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato.
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