Un cittadino straniero ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, lamentando il rischio di persecuzioni religiose nel proprio Paese d'origine e valorizzando la propria integrazione lavorativa in Italia. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo le dichiarazioni del richiedente inattendibili e il reddito da lavoro insufficiente a dimostrare una reale vulnerabilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino straniero, confermando la decisione precedente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di cassazione. Inoltre, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e completa, escludendo il vizio di motivazione apparente. Di conseguenza, il ricorrente perde il giudizio e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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