La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per una serie di rapine, lesioni e tentati omicidi commessi in un ristretto arco temporale. Il giudice dell'esecuzione aveva negato il beneficio, ritenendo che la ripetizione dei reati non derivasse da un unico disegno criminoso preventivo, ma rappresentasse un abituale stile di vita (modus vivendi). La Suprema Corte ha confermato questa decisione, stabilendo che la vicinanza temporale e la somiglianza dei reati non bastano a dimostrare una pianificazione unitaria originaria. Inoltre, l'eventuale concessione del beneficio a un complice non rileva, trattandosi di una valutazione strettamente individuale legata alla sfera psichica del singolo autore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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