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Misure Di Prevenzione

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485 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Confisca di prevenzione: i beni del clan restano allo Stato
La Corte di Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione dei beni intestati a terzi ma riconducibili a un soggetto legato a un clan mafioso. Nonostante una precedente revoca delle misure personali per mancanza di pericolosità attuale, i giudici hanno chiarito che le misure patrimoniali godono di piena autonomia. La legge consente infatti di confiscare i beni acquistati con proventi illeciti se la pericolosità sociale del proposto sussisteva al momento del loro acquisto, anche se tale pericolosità è venuta meno al momento della decisione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dei familiari e delle società coinvolte, confermando definitivamente il sequestro dei beni a favore dello Stato e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Misure di prevenzione: la Cassazione conferma la condanna
Il Cittadino è stato condannato per aver violato le prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione, essendosi associato ripetutamente a soggetti con precedenti penali. Il suo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi presentati erano del tutto generici, limitandosi a lamentare la mancata applicazione di cause di non punibilità senza fornire alcuna specificazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna e inflitto una sanzione pecuniaria.
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Revocazione della confisca: riprendere i beni dopo il giudicato
Il Proposto ha impugnato la confisca definitiva dei propri beni, disposta per pericolosità generica. A seguito della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma di riferimento, ha chiesto la revoca della misura. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rimedio corretto per far valere l'incostituzionalità di una norma su una confisca definitiva è la revocazione della confisca ai sensi dell'articolo 28 del Codice Antimafia, e non l'incidente di esecuzione. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la confisca si fondava anche su un altro titolo autonomo e non colpito da incostituzionalità. Il Proposto perde il ricorso e deve pagare le spese.
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Misure di prevenzione: la Cassazione ferma il crimine abituale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Ricorrente contro l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il soggetto, dedito a furti, aveva accumulato condanne e denunce per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per sfuggire alla cattura tra il 2010 e il 2018. La Suprema Corte ha confermato che tali condotte, reiterate nel tempo, integrano il requisito della pericolosità sociale richiesto per le misure di prevenzione. I giudici hanno chiarito che la dedizione ad attività criminose che minacciano la sicurezza pubblica giustifica la misura, respingendo la tesi difensiva dell'occasionalità dei fatti. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione: l’assoluzione non cancella la confisca
Il ricorrente ha chiesto la revoca delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di beni, disposte nel 1998, sostenendo che la sua successiva assoluzione per gli stessi fatti e l'evoluzione della giurisprudenza internazionale costituissero motivi validi per l'annullamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un semplice mutamento giurisprudenziale, anche se consolidato, non rappresenta un 'fatto nuovo' idoneo a giustificare la revoca retroattiva delle misure di prevenzione già definitive. Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre gli stessi motivi del precedente appello senza contestare specificamente la decisione impugnata. Di conseguenza, le misure di prevenzione e la confisca restano confermate, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Recidiva reiterata: la fuga fallita costa cara al sorvegliato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino sottoposto a sorveglianza speciale, sorpreso alla guida senza patente e oltre l'orario di rientro consentito. I giudici hanno confermato la condanna a un anno e due mesi di reclusione, ritenendo corretta l'applicazione della recidiva reiterata. La difesa contestava l'aggravante e il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando una presunta collaborazione post-arresto. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'imputato aveva prima tentato di sfuggire al controllo e che i suoi numerosi precedenti penali (rapine, furti ed evasioni) dimostrano un'elevata pericolosità sociale. Il diniego delle attenuanti è stato quindi ritenuto ampiamente giustificato dalla gravità della condotta e dalla biografia penale del soggetto. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a tesi ripetitive
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino condannato per violazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia. L'imputato era stato condannato a otto mesi e dieci giorni di reclusione, con riconoscimento della recidiva reiterata. Nel ricorso, la difesa ha contestato la sussistenza della recidiva, lamentando una carenza di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano la mera ripetizione di quanto già proposto e respinto in appello, senza alcun reale confronto con le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Sorveglianza speciale: condanna annullata per doveri generici
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a un cittadino sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. L'imputazione riguardava la violazione degli obblighi generici di vivere onestamente e rispettare le leggi. I giudici hanno ribadito che l'inosservanza di prescrizioni così generiche non costituisce reato, in quanto contrasta con il principio costituzionale di tassatività della norma penale. Solo la violazione di prescrizioni specifiche e determinate può integrare la fattispecie di reato prevista dal Codice Antimafia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che il fatto non sussiste, cancellando definitivamente la pena detentiva precedentemente inflitta.
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Misure di prevenzione: nessun sconto di pena per il recidivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni delle misure di prevenzione (art. 75, d.lgs. 159/2011). L'imputato non era stato trovato in casa durante un controllo delle Forze dell'Ordine. La difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e l'esclusione della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno chiarito che le attenuanti generiche non sono una concessione benevola, ma richiedono elementi speciali. Inoltre, la recidiva e la personalità criminale del soggetto escludono l'applicazione della particolare tenuità del fatto, richiedendo una valutazione globale della condotta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Misure di prevenzione: confermata la condanna senza sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a un anno di reclusione per aver violato gli obblighi legati alle misure di prevenzione, nello specifico la sorveglianza speciale. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e una carente motivazione sulla quantificazione della pena. I giudici di legittimità hanno invece confermato la correttezza della decisione precedente, sottolineando che la determinazione della sanzione è stata effettuata nel pieno rispetto dei criteri di legge, valutando la gravità oggettiva e soggettiva della condotta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Misure di prevenzione: no a confisca e sorveglianza senza prove
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro il provvedimento che revocava le misure di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca) a carico di un cittadino e dei suoi familiari. La Corte d'Appello aveva escluso la pericolosità sociale qualificata del soggetto, ritenendo non provata la sua appartenenza a una cosca mafiosa. I giudici di secondo grado hanno motivato in modo approfondito l'inaffidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenziando l'assenza di un contributo concreto all'associazione criminale. La Cassazione ha confermato che il ricorso per legittimità non può ridursi a una diversa valutazione dei fatti, ma deve contestare vizi logici o di legge, qui assenti. Vince il cittadino proposto per le misure, che evita la sorveglianza e la confisca dei beni.
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Misure di prevenzione: pericolosità sociale e limiti di ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale per tre anni con divieto di soggiorno. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sull'attualità della sua pericolosità sociale. I giudici hanno chiarito che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge, categoria che esclude i semplici vizi di illogicità della motivazione. Nel caso di specie, la decisione precedente era ampiamente motivata sulla base di gravi precedenti penali, tra cui un tentato omicidio e legami con la criminalità organizzata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la validità del provvedimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione: la Cassazione tutela i beni dei figli
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il decreto della Corte d'Appello che confermava l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, inclusa la confisca di beni, a carico di un nucleo familiare. I giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi evidenziando due gravi vizi. Da un lato, la Corte d'Appello ha utilizzato nuovi documenti trasmessi dalla Procura senza garantire il diritto al contraddittorio, impedendo alla difesa di conoscerli e discuterli in udienza. Dall'altro, i giudici non hanno motivato in modo adeguato né l'attualità della pericolosità sociale della principale indagata, basata su fatti molto risalenti nel tempo, né i presupposti per la confisca dei beni intestati ai figli, i quali risultavano incensurati e residenti in nuclei familiari autonomi.
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Violazione delle misure di prevenzione: no a nuovi motivi in Cassazione
Il Cittadino è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per la violazione delle misure di prevenzione, avendo utilizzato un telefono cellulare nonostante il divieto imposto dal Questore. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Cittadino ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegittimità del provvedimento del Questore. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché la questione della legittimità del divieto non era stata sollevata nel giudizio d'appello, dove la difesa si era limitata a contestare il funzionamento del telefono. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Misure di prevenzione: l’aiuto al clan supera l’assoluzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna contro l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno. La ricorrente sosteneva di non appartenere alla consorteria criminale e di essere stata assolta dalle accuse più gravi. Tuttavia, i giudici hanno confermato la sua pericolosità sociale basandosi su condotte concrete, come l'occultamento di armi e la gestione di un'auto rubata per conto del clan del marito. La Suprema Corte ha ribadito che l'appartenenza a un'associazione mafiosa, utile per disporre le misure di prevenzione, non richiede un'affiliazione stabile, ma comprende qualsiasi comportamento che favorisca attivamente gli scopi del gruppo criminale.
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Misure di prevenzione: ricorso respinto e multa al ricorrente
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale per un anno e l'obbligo di versare una cauzione. Il ricorrente contestava l'attualità della sua pericolosità sociale, ma la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso in Cassazione contro le misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Poiché le contestazioni del ricorrente miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, e non una reale violazione di norme, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: la parentela non salva dalla condanna
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato condannato a un anno di reclusione per aver violato le prescrizioni della misura, avendo incontrato ripetutamente un soggetto con precedenti penali (il cognato). La difesa ha sostenuto l'occasionalità degli incontri, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato che la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la responsabilità penale del soggetto, basandosi sulla caratura criminale del frequentatore e sulla non occasionalità dei contatti. Di conseguenza, la condanna è definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto: la recidiva cancella il beneficio
Il Ricorrente ha impugnato la condanna per violazione delle misure di prevenzione, contestando la mancanza dell'elemento soggettivo e richiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto non può essere applicata d'ufficio quando emerge l'abitualità del comportamento del reo. Nel caso specifico, la presenza di una recidiva specifica, recente e reiterata dimostra la non occasionalità della condotta, escludendo così ogni possibilità di proscioglimento. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: no al riesame dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un soggetto condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, lamentando vizi di motivazione e travisamento della prova. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può tradursi in un nuovo esame del merito. Inoltre, il travisamento della prova può essere dedotto solo se riguarda circostanze decisive che inficiano l'intera logica della decisione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Divieto di uso del cellulare: nullo l’avviso del Questore
Il caso riguarda un cittadino condannato per aver violato l'avviso orale del Questore, che gli imponeva il divieto di uso del cellulare. La Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. La decisione si basa su una storica sentenza della Corte Costituzionale (la numero 2 del 2023), che ha dichiarato illegittimo il potere del Questore di vietare l'uso dei telefoni cellulari. Essendo il telefono uno strumento essenziale per la vita quotidiana e la comunicazione, protetto dalla Costituzione, solo un giudice può limitarne l'utilizzo, e non un'autorità amministrativa tramite un semplice atto di polizia. Di conseguenza, la violazione di tale divieto non costituisce più reato.
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