Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso contro il rifiuto di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per estorsione nella forma del cosiddetto "cavallo di ritorno". Il ricorso si concentrava esclusivamente sulla contestazione della gravità indiziaria, omettendo di motivare sulla sussistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. I giudici hanno stabilito che, in tema di misure cautelari personali, il Pubblico Ministero che impugna un diniego non può limitarsi a contestare la mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Egli deve obbligatoriamente dimostrare anche la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, a pena di inammissibilità, non operando in questo caso alcuna presunzione di legge. Di conseguenza, l'indagato non viene sottoposto alla misura restrittiva.
Continua »