La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che, dopo la revoca di una precedente misura alternativa, aveva richiesto l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare. La Corte ha confermato la corretta applicazione del divieto triennale di benefici, previsto dall'art. 58 quater dell'Ordinamento Penitenziario, sottolineando che tale preclusione è una conseguenza diretta delle violazioni commesse dal condannato e non è incostituzionale, come già stabilito dalla Corte Costituzionale. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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