Una persona, condannata per aver violato sistematicamente una misura di prevenzione, ha chiesto alla Cassazione una riduzione di pena per vizio parziale di mente. La difesa sosteneva che un disturbo della personalità, legato all'abuso di sostanze, riduceva la sua capacità di autocontrollo. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale: per ottenere uno sconto di pena, deve esistere un legame di causa-effetto diretto tra il disturbo e il reato. In questo caso, il disturbo poteva influenzare reati impulsivi, ma non la violazione deliberata e ripetuta di un ordine del giudice, che è una condotta lucida e intenzionale.
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