L'Imputata, condannata per furto consumato e tentato di bottiglie di vino, ha richiesto la sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria o con la libertà controllata. I giudici di merito hanno negato il beneficio a causa di un precedente specifico per furto, della pendenza di arresti domiciliari per altra causa e della mancanza di un percorso di cura per il proprio stato depressivo, preferendo l'abuso di alcol. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la sostituzione della pena detentiva è una scelta discrezionale del giudice. Questa decisione non richiede l'analisi di tutti i parametri dell'articolo 133 del codice penale, ma si fonda legittimamente sulla gravità complessiva dei fatti e sulla personalità del reo.
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