La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2180/2026, ha stabilito che l'annullamento con rinvio di un'ordinanza che concede una misura alternativa, come l'affidamento in prova, comporta la sua immediata cessazione. A seguito della decisione, il condannato deve tornare al regime detentivo precedente. La Corte ha rigettato la tesi del ricorrente, il quale sosteneva che la misura dovesse rimanere efficace fino al nuovo giudizio, e ha chiarito che il principio di continuità previsto per le misure cautelari non è estensibile alle misure alternative, in assenza di una specifica previsione normativa.
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